Art. 1.
(Definizione giuridica dei soggetti addetti ai controlli degli impianti sportivi).

      1. I soggetti addetti ai controlli degli impianti sportivi ove si svolgono competizioni calcistiche, nell'esercizio delle loro funzioni, sono considerati a tutti gli effetti incaricati di pubblico servizio ai sensi dell'articolo 358 del codice penale.
      2. In relazione ai soggetti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'articolo 61, numeri 9) e 10), dei capi I e II del titolo II del libro secondo e degli articoli 583-quater e 652 del codice penale.